Il Diritto alla disconnessione!

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Il diritto alla disconnessione è uno di quelli più calpestati nel mondo della scuola. Già prima della pandemia i docenti spesso si trovavano mail o messaggi whatsapp, ma anche telefonate o sms fuori dall’orario di lavoro. Con la pandemia e con la DAD sono saltati tutti gli schemi e, si potrebbe aggiungere, la buona educazione. L’invadenza dei social e della messaggistica istantanea ha realizzato una perenne reperibilità con una costante e continua invasione del lavoro nella vita privata.

Per diritto alla disconnessione si intende il diritto per il lavoratore di non essere costantemente reperibile, ossia la libertà di non rispondere alle comunicazioni di lavoro durante il periodo di riposo, senza che questo comprometta la sua situazione lavorativa. “ (fonte wikilabour.it).

Il legislatore nel 2017 ha introdotto una legge sullo smart working (di gran voga in questi mesi), ricordando però che la dad non è considerata smart working. La legge 81/2017 all’art. 19 c.1 stabilisce come: “L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonchè le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.”

Anche il contratto scuola firmato il 19 aprile 2018 ha previsto il diritto alla disconnessione. All’art. 22 del ccnl 2016/18, tra le materie di relazioni sindacali alla lettera C8 è previsto che nel contratto integrativo di ogni istituzione scolastica si debbano definire “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare (diritto alla disconnessione) “

In ogni scuola quindi, nel contratto integrativo di istituto, sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e la parte sindacale, rappresentata dalle RSU e dai delegati provinciali dei sindacati, deve essere normato il diritto alla disconnessione. Da un lato questo sembrerebbe positivo perché si regolamenta un aspetto lavorativo e si sancisce il diritto a non essere connessi 24h su 24, dall’altro lato in un certo qual modo si estende ad oltre l’orario di servizio il lavoro dell’insegnante, introducendo una sorta di reperibilità che non è retribuita.

L’invito è, per tutti i docenti, a consultare la parte normativa del Contratto Integrativo di istituto, negli articoli che normano la disconnessione che dovrebbero definire gli orari in cui il Dirigente può inviare comunicazioni.

Nonostante questo, molti dirigenti, noncuranti del contratto, servendosi quasi sempre dei propri collaboratori, raramente in modo diretto, con messaggi nei gruppi whatsapp, continuano ad inviare comunicazioni anche in fasce orarie e giorni non previsti dal contratto, spesso in orari notturni e in giorni festivi. Ribadiamo che tali messaggi, non ufficiali, non hanno alcun valore e possono essere ignorati. C’è da sottolineare inoltre che esiste un diritto, anche per questioni di privacy, a non essere inseriti nei gruppi di messaggistica istantanea che rendono noto il proprio numero di cellulare.

Tutte le comunicazioni inviate ufficialmente dal Dirigente fuori dall’orario previsto dal contratto possono (devono) essere ignorate nel periodo di disconnessione. Questo non comporta nessuna responsabilità disciplinare.

(da InfoDocenti.it)

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