28 Gen
Sia i docenti a tempo indeterminato, che quelli a tempo determinato, possono chiedere dei permessi brevi, che vanno recuperati durante l’anno scolastico.
L’art. 16 del CCNL 2006/09 al comma 1 norma la materia:
“Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.”
Al comma 2 dello stesso articolo è definito il tetto massimo di permessi per anno scolastico:
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Quindi i docenti possono chiedere fino a massimo due ore giornaliere di permesso. In un anno scolastico i docenti della scuola secondaria possono chiedere fino ad un massimo di 18 h, quelli della primaria fino a 24h e quelli dell’infanzia fino a 25h.
Al comma 3 viene specificato che:
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Le ore quindi devono essere restituite entro 2 mesi e prioritariamente con interventi nelle classi dove si doveva prestare servizio. Se il recupero non avviene, per colpe del dipendente, l’Amministrazione tratterrà la retribuzione relativa alle ore di permesso. Se invece il recupero non avviene, ma senza alcuna responsabilità da parte del docente, nulla è dovuto.
I permessi vanno richiesti al dirigente scolastico per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro e vanno richiesti con qualche giorno di anticipo, tranne situazioni di urgenza.