Spostamenti, seconde case e sport. Il Governo risponde sui dubbi. In auto anche con persone non conviventi, permessi i viaggi per funerali o assistenza a invalidi

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(da LinkOristano.it)

Sì agli spostamenti in auto anche assieme a persone non conviventi, confermata la possibilità di raggiungere le seconde case fuori dalla propria regione, nel rispetto dei principi generali sulle zone a diverso livello di rischio. Sono solo alcuni dei chiarimenti che il Governo ha fatto, aggiornando la raccolta di domande e risposte in base all’ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il 14 gennaio e in vigore fino al 5 marzo. Una risposta a tanti dubbi, per rendere più chiaro quello che si può e non si può fare nelle varie zone gialle, arancioni e rosse.

Va ricordato che nell’area gialla rientra la Sardegna, insieme a Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento e Toscana; nell’area arancione ci sono Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Veneia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto; e infine, sono nell’area rossa Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Se da una parte restano invariate le disposizioni su coprifuoco (dalle 22 alle 5) e la possibilità di una sola visita giornaliera a casa di parenti o amici, in ambito regionale, per un massimo due persone (più minori di 14 anni o disabili), dall’altra ci sono novità in merito agli spostamenti. È infatti consentito andare in auto “con persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina”. “L’obbligo di indossare la mascherina”, si legge sempre sul sito del Governo, “può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.

Per quanto riguarda invece gli spostamenti tra regioni, il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, “esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute”. È inoltre consentito “se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”. È stato chiarito inoltre che il “motivo di lavoro” che giustifica gli spostamenti può essere provato, oltre che con l’autocertificazione, anche esibendo “adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.

Sì agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i funerali dei parenti. “La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto”, si legge nelle Faq, ” sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.

Inoltre, se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. Resta invariato l’obbligo di indossare indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.

Le Faq del Governo spiegano anche che lo spostamento per assistere parenti non autosufficienti è consentito anche tra comuni e regioni in aree diverse, “ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti” in quel dato comune o regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

Anche sulla questione sport e spostamenti ci sono delle novità. In zona gialla e arancione, ci si può postare  al di fuori del proprio comune per fare attività sportiva. “È consentito”, si legge nella risposta a un quesito per le zone arancioni e gialle, “recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio comune o, in assenza di tali strutture, in comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”. È possibile recarsi in un altro comune, sempre dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa regione o provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza.

Novità anche sulla questione delle seconde case. È possibile “rientrare” nelle seconde case, anche in un’altra regione o provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. Attenzione, la parola chiave è rientro, perché le disposizioni in vigore dal 16 gennaio consentono di fare rientro, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Il titolo per recarsi nella seconda casa, “per ovvie esigenze anti-elusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021”.

È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto”, si legge nelle Faq, nello specifico per tutte e tre le aree. “Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate”.

Novità anche per quanto riguarda la caccia e la pesca. L’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune mentre sono vietate in area rossa.

Infine, tra gli ultimi chiarimenti ci sono anche quelli riguardanti la ristorazione e il servizio di asporto, consentito fino alle 22. “La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)”. “La consegna a domicilio“, si legge ancora sulle Faq, “è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”.

Nelle sezioni sulla zona arancione e rossa viene aggiunto che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.

Per maggiori dettagli e per risposte ad altri quesiti, è una buona idea controllare le Faq ufficiali del Governo, divise per zone e aggiornate al 20 gennaio.

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