Permessi per lutto. In quali casi e a quali condizioni

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In caso di lutto il ccnl 2006/09 agli art. 15c. e 19 c9 prevede, per il personale docente, educativo e Ata, 3 giorni di permesso.

Il dipendente della scuola, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per lutti per perdita del coniuge di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente, educativo ed ATA.

In caso di perdita del coniuge dal quale si è separati, si ha lo stesso diritto al permesso perchè, con la sola separazione, non è cessato il vincolo matrimoniale. I permessi non spettano più con il divorzio.

Quando vanno presi i giorni di permesso

Il contratto è molto generico, i tre giorni non devono necessariamente corrispondere con l’evento luttuoso, ma possono essere presi in un tempo congruo e non devono essere necessariamente continuativi.

In particolare, l’ARAN ha affermato che:

L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.

Quindi è possibile posticipare la richiesta dei tre giorni anche per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni (spostamenti legati all’evento, pratiche burocratiche), questa dovrà avvenire in un periodo di tempo ragionevolmente congruo e deve essere attinente al decesso.

Il CCNL 2006/09 permette flessibilità nella richiesta, che è affidata al buon senso delle parti.

Per quali gradi di parentela è possibile chiedere i giorni di lutto

E’ opportuno riepilogare i gradi di parentela:

Parenti di primo grado
– Figli e genitori (linea retta)

Parenti di secondo grado
– Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.
– Nipoti e nonni; linea retta:  nipote, padre, nonno (che non si conta).

Affini di primo grado
– Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora

(da InfoDocenti.it)

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