09 Gen
L’art. 2 c1, del DM 850/2015 regolamenta chi deve sostenere l’anno di prova e di formazione.
In particolare è previsto l’obbligo per:
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- i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
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- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
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i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
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Quindi i docenti neoimmessi in ruolo devono sostenere l’anno di prova. Devono anche sostenerlo coloro che non hanno potuto sostenerlo per vari motivi, quali periodo di aspettativa, maternità, malattia.
Sono obbligati a sostenere nuovamente l’anno di prova anche coloro che non lo abbiano superato e chi ha ottenuto il passaggio di ruolo.
L’art. 2 del DM 850/2015 contempla anche la possibilità di mancato superamento dell’anno di prova: In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Quindi in caso di mancato superamento dell’anno di prova, a seguito di una valutazione negativa, questo lo si può ripetere ma una sola volta.
Spesso in molte scuole si crea confusione quando un docente si trasferisce, nello stesso ordine di scuola, da posto di sostegno a posto comune o viceversa. In questo caso, poichè il docente resta nello stesso grado scolastico, l’anno di prova non va sostenuto.