04 Gen
Le assenze per malattia sono regolamentate dal CCNL.
Supplenti con contratto annuale fino al 30 giungo o al 31 agosto
Secondo lo stesso CCNL la persona interessata “assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico“. Inoltre viene definito che , per ogni anno scolastico al docente precario spettano:
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- un mese retribuito al 100%
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- due mesi retribuiti al 50%
Per periodi superiori per il docente è prevista la conservazione del posto di lavoro senza compenso economico.
Precari con contratti brevi
Per i docenti che hanno stipulato un contratto breve , in caso di malattia e per i primi 30 giorni , è prevista una retribuzione pari al 50%.
Se l’assenza per malattia supera i 30 giorni si interrompe il contratto .
Supplenze Covid
La supplenza Covid normativamente è considerata una supplenza breve o temporanea (anche se termina alla fine dell’anno scolastico). Ne consegue che è prevista per i primi 30 giorni una retribuzione al 50%. Allo stesso modo superati i 30 giorni è prevista l’interruzione del contratto.
La malattia per Covid , l’attesa per il tampone , l’isolamento fiduciario e la quarantena rientrano nei calcoli del periodo di comporto?
Essendo i casi sopracitati equiparati al ricovero ospedaliero , non rientrano nel calcolo del periodo di comporto.