Figlio in quarantena. Quali diritti

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Nella sezione 7 delle domande – risposta https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html del Ministero è affrontato l’argomento dei diritti che hanno i genitori nel caso in cui abbiano i figli minori di 16 anni in quarantena. Tali diritti ovviamente valgono anche per gli insegnanti.

Nel caso in cui il figlio di un’insegnante è stato messo in quarantena quali sono i diritti degli insegnanti?

Le risposte del Ministero sono due:

  1. Il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di sedici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto sia avvenuto all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motorie in strutture quali palestre, piscine o centri sportivi, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.
  2. Nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile. In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di sedici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto sia avvenuto all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motorie in strutture quali palestre, piscine o centri sportivi, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche. Nel caso in cui il figlio abbia un’età inferiore a quattordici anni in luogo della retribuzione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Nel caso, invece, del figlio convivente di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, l’astensione dal lavoro non dà luogo a corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Sono previsti il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto. La misura è valida fino al 31 dicembre 2020. (data di pubblicazione 2/11/2020)

Nel caso degli insegnanti quindi è possibile chiedere la modalità di lavoro agile, ma molto spesso questo non è possibile, soprattutto nel caso degli insegnanti di sostegno e quindi si può chiedere il congedo con indennità al 50%.

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