10 Dic
Secondo il Tar del Lazio non può invocare l’annullamento della selezione per l’insegnamento il candidato che non si presenta
Con la recente sentenza 12765/2020 il Tar del Lazio è intervenuta sul tema delle prove suppletive per il concorso straordinario ruolo che si è svolto tra il mese di ottobre e quello di novembre.
Niente suppletiva per chi non ha fatto il concorso per paura del contagio
Secondo il Tar del Lazio non si può chiedere l’annullamento del concorso straordinario se non ci siamo presentati alle prove per il “timore delle conseguenze della pandemia in atto per la sua incolumità”.
A nulla vale l’affermazione che sarebbe stato necessario il rinvio generale dello svolgimento delle prove, ovvero la previsione di una sessione “suppletiva”.
Il candidato non può sostituirsi alle amministrazioni competenti
Sempre secondo il Tar, il candidato-docente al concorso straordinario ruolo, che non ha presenziato alla sua prova, non può sostituirsi agli organi di governi, e quelli che hanno la competenza per valutare la situazione epidemiologica. E non può sostenere che avrebbero dovuto sospendere lo svolgimento delle prove a causa della pandemia.
La normativa poi, consentiva, e anzi “sollecitava” lo svolgimento delle prove selettive con celerità – comunque sempre nel rispetto delle misure volte alla massima tutela possibile per tutti i partecipanti alla selezione.
Il concetto di “forza maggiore”
Il semplice timore di contrarre il Covid19 non può essere considerato una causa di forza maggiore, ovvero il candidato che si trova in questa situazione non è nell’impossibilità “materiale” di presentarsi alle prove previste dal calendario del concorso straordinario ruolo. E quindi la sua assenza equivale a rinuncia al concorso.