04 Dic
Ancora una sentenza del Tribunale di Catania sul caso dei docenti dell’Istituto Quirino Maiorana di Catania, ripetutamente sanzionati per non avere utilizzato il registro elettronico.
La docente in questione, supportata dalla Gilda degli insegnanti cui aderisce, aveva sempre rivendicato la non obbligatorietà dell’adozione del registro elettronico, per essere illegittimo l’ordine di servizio che aveva imposto, quale unica modalità di redazione del registro personale, quella elettronica, con decisione non adottata dal Collegio dei docenti; non essendo entrata a regime la normativa di cui alla legge 135/2012 e non essendo idonea la attrezzatura informatica dell’Istituto.
Ma la stessa, ed altri quattro docenti sulla stessa posizione, sono stati oggetto fra il 2017 e il 2018, da parte della Dirigente scolastica allora in servizio, dapprima di una censura , poi, a pochi mesi di distanza, prima di una sospensione per due giorni, e successivamente addirittura di una sospensione dal servizio per dieci giorni.
L’insegnante, che ha impugnato tutte le sanzioni adottate nei suoi confronti, con la difesa dell’avv.Palma Balsamo di Catania, aveva già ottenuto l’annullamento dei primi due provvedimenti disciplinari, avendo il Tribunale ritenuto, in due distinte sentenze depositate l’8 settembre 2020, che le disposizioni di cui al D.L. n. 95 del 2012 sono meramente programmatiche, non essendo intervenuta l’adozione di disposizioni regolamentari di attuazione in concreto delle misure da parte del MIUR .
A queste ha fatto adesso seguito la sentenza depositata il 2 dicembre 2020, con cui il Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Laura Renda, ha annullato la sanzione della sospensione per dieci giorni, ritenendo la Dirigente scolastica non competente ad irrogarla .
Come si legge in detta sentenza, “In disparte ogni considerazione in ordine al merito dei fatti contestati e alla sussistenza dell’obbligo di tenuta del registro elettronico e della conseguente sanzionabilità di una condotta posta in essere in violazione del supposto obbligo, con riferimento ai quali ritiene l’Ufficio di richiamare i propri precedenti (Trib. di Catania sez. lav. nn. 2782/20 e 2778/20)………….il Dirigente Scolastico, procedendo per fatti rispetto ai quali, stante il rinvio del CCNL dell’epoca alla disciplina del D.Lgs. n. 297 del 1994, la sanzione edittale superava il limite dei dieci giorni di sospensione di cui all’art. 55-bis, nel testo illo tempore vigente ed applicabile anche in ambito scolastico (v. Cass. 30 novembre 2018, n. 31086), ha operato al di fuori della propria competenza.
Deve dunque concludersi per l’invalidità della misura illegittimamente applicata (in tal senso cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2010, n. 14628; id. 11 ottobre 2016, n.20429), allorquando la sanzione sia irrogata dal Dirigente e responsabile della struttura in luogo dell’U.P.D., e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede amministrativa”.
L’istituto dovrà quindi restituire alla docente la retribuzione relativa a dieci giorni lavorativi, illegittimamente trattenuta.
Si attendono ora le ulteriori decisioni per gli altri insegnanti interessati.
Avv.Palma Balsamo