02 Dic
La mascherina e la temperatura secondo i negazionisti
La III sezione del Consiglio di stato con l’ordinanza 6032/2020 pubblicata il 27 novembre scorso ha messo la parola fine su un ricorso che faccio fatica a definire.
Il ricorso
Un gruppo di genitori ha contestato le scelte del governo sulla scuola in tempo di Covid19. A parere loro, la pandemia non avrebbe una gravità e diffusività tale da giustificare questi provvedimenti – sempre secondo loro non ci sarebbero stati decessi o ricoveri in terapia intensiva legati al Coronavirus. Le misure sarebbero sproporzionate anche in relazione a quanto fatto in altri stati dell’Unione Europea.
Le misure contestate
I ricorrenti contestano misure come la didattica a distanza, l’obbligo di rimanere a casa per gli alunni con una temperatura corporea superiore a 37,5°, così come quello di portare la mascherina in classe. I giudici della III° sezione hanno confermato la sentenza di non accoglimento del ricorso che era stata emessa dalla III sezione del Tar del Lazio – n. 6569/2020.
Secondo il Consiglio di Stato la situazione epidemiologica esprime dati che vanno oggettivamente in senso opposto rispetto al quadro prospettato dagli appellanti. E le misure previste hanno con ogni probabilità contribuito al contenimento della diffusione del virus.
Anche il riferimento al fatto che non ci sarebbero decessi nella popolazione scolastica deve essere contestualizzato, perché gli studenti “devono essere monitorati non solo quali potenziali vittime, ma anche e soprattutto quale possibile veicolo di diffusione nelle famiglie”.
Il diritto all’Istruzione e quello alla Salute
Secondo gli appellanti, il governo avrebbe violato anche una serie di precetti costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona e dei fanciulli. Anche su questo punto, il ricorso è stato rigettato, perché le violazioni dei principi dei precetti costituzionali in materia di libertà personale e di diritto all’istruzione deve essere messa in relazione con il principio di precauzione – che è in diretto collegamento con la tutela del diritto alla salute. Che ovviamente prevale sul resto.