Ultimo DPCM. Una nota ministeriale chiarisce alcuni punti

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Il ministero a firma del Dott. Bruschi ha predisposto una nota che chiarisce alcuni aspetti dell’ultimo dpcm.

In particolare si sottolinea che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e, in analogia, i percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in materia di autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.“ Si ribadisce l’obbligo della mascherina a partire dai 6 anni di età, tranne che per chi presenti patologie che ne rendano incompatibile l’uso

CONVITTI

Le attività convittuali proseguono nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, lettera oo) del DPCM per le attività ricettive, cioè “a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive”. I convittori e le convittrici potranno frequentare le attività didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui. Infatti, in questa circostanza l’eventuale passaggio alla didattica a distanza non recherebbe alcun beneficio alla salute pubblica, giacché gli studenti risiedono a pochi metri di distanza dalle aule. I semi-convittori e le semi-convittrici, invece, frequenteranno a distanza la scuola secondaria di secondo grado.

 OSPEDALI E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Si deve cercare di garantire, dove è possibile, la didattica in presenza.

 SCUOLE CARCERARIE                                                                                     

In particolare con riferimento alle sezioni minorili, va garantito il diritto all’istruzione, secondo le modalità da concordare con i direttori degli istituti
penitenziari, tenendo conto della peculiarità dell’utenza e del più generale compito rieducativo affidato dal nostro ordinamento all’istituzione carceraria.

 CPIA

Già istituzionalmente è possibile fruire del 20% dei corsi a distanza, questa forma va pertanto utilizzata il più possibile.

Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.

I percorsi trasversali, nel rispetto del distanziamento e delle norme, possono proseguire in presenza.

ZONE ROSSE

La didattica a distanza deve essere al 100% già a partire dalla seconda media. In ogni modo andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro successo formativo, sia in materia di assistenza specialistica che di trasporto scolastico, al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto allo studio previsto dalla Costituzione.

L’attività in presenza deve essere effettiva e non formale, in accordo con le famiglie, con il “coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e delle studentesse.

Per gli alunni BES si valuterà se le attività in presenza siano “effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili.

Particolare attenzione dovrà esserci per i figli del personale sanitario in caso di espressa e motivata richiesta.

I DIRIGENTI POSSONO AUTORIZZARE L’ATTIVITA’ NON IN PRESENZA PER I DOCENTI pertanto, sul personale docente, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’erogazione della  didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata.

ORGANI COLLEGALI E RINNOVO DEGLI STESSI

“le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”.

_ Infodocenti

 DPCM_nota chiarificatrice MI 5-11-20
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