Studenti fragili, immunodepressi e disabili. Cosa è previsto in questa fase critica

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L’ordinanza n. 134 del 9 ottobre scorso, dà attuazione all’articolo 2, comma 1, lettera D-bis) del decreto legge 8 aprile del 2020 n. 22, che dispone l’adozione di misure che tengano conto delle necessità degli alunni con patologie gravi o immunodepressi.

Il sistema scolastico garantisce il diritto allo studio a tutti gli studenti ed in particolare a coloro che sono più deboli e che evidentemente sono nell’impossibilità di frequentare la scuola in presenza.

Queste le indicazioni operative: il medico di medicina generale o il pediatra si raccordano con il Dip. di prevenzione territoriale e nel contempo la famiglia fa richiesta scritta e documentata dell’opzione domiciliare. Tutti gli studenti in queste condizioni potranno beneficiare di forme di didattica a distanza , ma anche di ulteriori percorsi integrativi, laddove la scuola si avvalga del personale docente disponibile (nessun obbligo per i docenti di accogliere tale richiesta è previsto al momento dal CCNL) e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Agli studenti con disabilità certificata che non versino in condizioni di fragilità da Covid dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza, al fine di perseguire anzitutto l’inclusione. Non mancano tuttavia, famiglie che fanno richiesta alle singole scuole di presenza in classe dei propri figli disabili, pur in assenza del dell’intero gruppo, perchè impossibilitate a garantire la sorveglianza a casa. Alunni che restano supportati da insegnanti di sostegno ed educatori, ma per i quali si corre il rischio di inevitabile uscita dal gruppo. In questa difficile situazione sanitaria, psicologica e organizzativa la scuola si sta confermando l’ennesimo triste esperimento sociale? Cosa è previsto in questa fase critica? Al momento nessuna indicazione e tutto è demandato all’autonomia scolastica.

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