18 Ott
Il Ministero con la nota n.1534 del 15 ottobre, ha fornito diverse indicazioni alle scuole sull’applicazione del green pass. Tutto nasce dalla legge di conversione n. 933/2022, entrata in vigore il 2 ottobre 2021.
Sospensione del rapporto di lavoro
La nota per quanto riguarda la sospensione del rapporto di lavoro non contiene novità rispetto al passato: un docente o ATA non in possesso della certificazione verde continua ad essere considerato assenza ingiustificata, e determina fin da subito l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro emolumento.
Se entro cinque giorni il lavoratore non provvederà ad ottenere un green pass valido, il rapporto di lavoro sarà sospeso. Ora la normativa specifica per quanto durerà tale sospensione: il lavoratore dovrà conseguire la certificazione e dovrà scadere il contratto di supplenza stipulato con il sostituto.
Assenza di sanzioni amministrative
Oltre alla specificazione che il soggetto “sospeso” potrà rientrare a scuola solo dopo la conclusione della supplenza conferita per sostituirlo, la nota specifica anche che il testo finale della norma non contiene più alcun riferimento alle sanzioni amministrative a carico dei lavoratori della scuola.