Tar Puglia. DDI è valida. Rigettato ricorso dei genitori

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Il 5 gennaio la regione Puglia ha disposto un’ordinanza che prevede, per ora fino al giorno 15, la DDI per tutti gli ordini di scuola. Tutti gli alunni, secondo l’ordinanza sono in DAD, ma è data la possibilità alle famiglie di presentare la richiesta di lezione in presenza per i propri figli. Di fatto in molte classi della regione abbiamo metà studenti a casa e metà in presenza. Questa scelta ha fatto discutere molto, anche per la difficoltà nella gestione della didattica da parte degli insegnanti, ma è stata frutto di una precedente ordinanza che la regione aveva dovuto emanare a seguito di una sentenza del TAR Puglia. Per capire bene quanto accaduto è necessario riepilogare quanto è successo.

Nel mese di novembre la regione Puglia, per limitare nelle classi i focolai della pandemia, aveva deciso di optare per la DAD per tutti, ma c’era stato un ricorso del Codacons e dei Genitori che aveva contestato questa decisione. La sentenza del TAR aveva dato ragione ai ricorrenti e il presidente della regione era corso ai ripari, con un’ordinanza che portava la DDI nelle scuole pugliesi. C’era la facoltà da parte delle famiglie di scegliere se mandare i figli in presenza, oppure richiedere la dad e così è stato fino alla pausa natalizia. Con l’ordinanza del 5 gennaio la regione ha invertito la possibilità di scelga, adesso per la didattica in presenza deve esserci esplicita richiesta da parte delle famiglie. Contro questa ordinanza hanno presentato immediatamente ricorso un gruppo di genitori e il Codacons Lecce. Questa volta però l’esito del ricorso ha visto vincitrice la regione, infatti nel decreto del presidente Orazio Ciliberti si motiva la decisione chiarendo che “il riconoscimento di tale opzione (presenza o dad -ndr) sia sufficiente a garantire per i minori di 14 anni la didattica in presenza alle famiglie che lo richiedano per i propri figli, mentre per gli adolescenti di età superiore ai 14 anni la didattica a distanza e quella integrata parrebbero più agevolmente praticabili, data la maggiore dimestichezza di quegli adolescenti con i mezzi telematici e la migliore organizzazione delle scuole superiori nel somministrare lezioni on line”.
Il TAR PUGLIA quindi ritiene che “non sussiste un danno grave e irreparabile da prevenire o a cui porre rimedio in via di urgenza, anche in considerazione del breve periodo di vigenza dell’ordinanza, che scade il 15 gennaio.

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