Dirigente scolastico condannato perché non rispetta le prerogative sindacali nella contrattazione

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Il sistema delle relazioni sindacali è definito con cura nel CCNL 2016/2018, dove si declinano anche gli istituti delle relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica. Purtroppo non è caso raro che i datori di lavoro, nel caso delle scuole i dirigenti scolastici, interpretino in senso restrittivo e a proprio favore le norme che disciplinano le relazioni sindacali, in particolare quelle sull’informazione e sulla contrattazione.

Bisogna ricordare che per quanto riguarda la contrattazione d’Istituto il CCNL 2016/2018 e il CCNQ 29 luglio 1998 (con le successive modifiche) pongono la delegazione sindacale sullo stesso piano di quella dell’Amministrazione, quindi non vi è la subordinazione tipica del rapporto gerarchico nella fase di contrattazione. Il caso che ha richiesto l’intervento delle Organizzazioni sindacali provinciali, che si sono rivolte alla magistratura, si è verificato in un liceo di una amena località sul lago di Garda.

In questo istituto da diversi anni si è venuta a creare una atmosfera di tensione e scontro, alimentata da modalità di rapporto interpersonale da parte della Dirigente caratterizzata da espressioni e gesti  denigratori, se non offensivi (anche in ambiti ufficiali, come durante riunioni degli Organi Collegiali e nel corso delle sedute di contrattazione), uso inappropriato delle comunicazioni istituzionali e interventi disciplinari nei confronti del personale, docente ed ATA, in contrasto con la normativa, come più volte attestato dalle sentenze di condanna da parte della magistratura, che ha annullato le sanzioni disciplinari erogate dalla Dirigente scolastica per difetto di competenza. La situazione è stata posta più volte all’attenzione dell’USR Lombardia che, pur solelcitata dalle proteste delle OOSS, tuttavia non ha ritenuto di intervenire.

Nonostante gli sforzi della parte sindacale per stabilire corrette relazioni sindacali, con l’ultimo atto unilaterale per l’a.s. 2019/2020 (il quarto atto unilaterale in cinque anni scolastici: dal primo relativo al 2016-17 all’ultimo del 2019-20) le OOSS provinciali si sono rese consapevoli dell’indisponibilità da parte della Dirigente a ristabilire corrette modalità di realizzazione dei rapporti sindacali e a settembre 2020 hanno avviato un procedimento giudiziario ex articolo 28 legge 300/70 di fronte al Giudice del Lavoro di Brescia per “comportamento antisindacale” a causa delle ripetute violazioni delle prerogative e dei diritti sindacali, con illegittima omissione e totale svilimento del loro ruolo di rappresentanti del personale scolastico.

Nel merito i punti specifici su cui il Giudice è stato chiamato ad esprimersi sono i seguenti:

1. immediata cessazione della condotta antisindacale da parte della Dirigente;

2. apertura della trattativa con la parte sindacale per l’a.s. 2020-21 e per i successivi nel rispetto della normativa per quanto riguarda i modi ed i tempi, gli obblighi di informativa e confronto e la buona fede e diligenza;

3. annullamento dell’Atto Unilaterale 2019-20 e immediata riapertura della trattativa, come previsto dalla normativa;

4. ripristino delle prerogative sindacali con l’effettuazione della contrattazione per il raggiungimento dell’accordo previsto dal Protocollo di Intesa tra Ministero e Sindacati circa l’emergenza Covid 19, che si sarebbe dovuta definire entro il 26/05/2020;

5. condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali.

Con sentenza del 23/11/2020, R.G. n. 1630/2020, il Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro – ha accolto integralmente il ricorso delle OOSS, di cui la FGU-Gilda degli Insegnanti è parte significativa, accertando la natura antisindacale del comportamento posto in essere dall’Amministrazione”.

Per questo ha ordinato “a parte convenuta [l’Amministrazione-ndr] di cessare immediatamente le predette condotte antisindacali, di astenersi dal reiterarle in futuro e di rimuoverne gli effetti, con conseguente obbligo di:

(i) pronta riapertura delle trattative per la ripartizione dei fondi integrativi di istituto con riferimento all’a.s. 2019/20, al fine di raggiungere in tempi celeri ad un accordo con le associazioni di categoria a superamento dell’atto unilaterale adottato il 13.8.2020;

(ii) immediata convocazione delle parti sindacali, comunque entro e non oltre il termine del 9.12.2020, al fine di dare avvio alle trattative per la ripartizione dei fondi integrativi di istituto in relazione all’a.s. 2020/21, previa comunicazione da parte resistente di compiute proposte contrattuali corredate da informazioni e da dati completi nonché organicamente strutturati;

(iii) pronta convocazione delle sigle sindacali in relazione agli obiettivi previsti dal Protocollo di Intesa del 19.5.2020 in tema di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica in atto;

(iv) immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale” della scuola “per un periodo di tempo pari ad almeno trenta giorni;”.

Condanna, infine, la “parte resistente [Amministrazione e dirigente scolastico] alla rifusione delle spese di lite nella misura complessiva di euro 2.500,00 oltre iva e cpa”.

La sentenza pubblicata sul sito: https://www.liceofermisalo.edu.it/trasparenza/contratto-collettivo-integrativo-distituto decreta il pieno accoglimento di tutte le richieste della parte sindacale e chiarisce che il dirigente scolastico non è il “padrone del vapore” di ottocentesca memoria, ma è tenuto al rispetto delle prerogative delle organizzazioni sindacali sia nella fase della contrattazione sia in quella dell’informazione, così come previsto dagli articoli del CCNL 2016/2018.

La sentenza riveste un’importanza notevole perché stabilisce che un comportamento non collaborativo e rispettoso delle prerogative sindacali da parte dell’Amministrazione si configura come comportamento antisindacale e come tale viene sanzionato dalla magistratura.

Infine, bisogna notare come ciò sia di grave danno all’immagine e alle casse dell’Amministrazione scolastica che, costretta a soccombere in giudizio, deve accollarsi anche le spese, come decretato dal Tribunale.

(da InfoDocenti.it)

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